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Il compenso SIAE? Chiedi il rimborso
"Ricordate la vicenda del compenso SIAE sui supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione per la copia privata? Nonostante le proteste della community di AF Digitale e la relativa petizione, il decreto legislativo che stabiliva le nuove quote dei compensi passò indisturbato a tutte le verifiche."
Ricordate la vicenda del compenso SIAE sui supporti vergini e sugli apparecchi di registrazione per la copia privata? Nonostante le proteste della community di AF Digitale e la relativa petizione che fu firmata da oltre 20.000 cittadini, il decreto legislativo che stabiliva le nuove quote dei compensi passò indisturbato a tutte le verifiche e le commissioni fino a essere approvato oramai un anno fa. Malgrado ciò l’evidente illegittimità di alcune conseguenze di quel decreto sono ancora sotto gli occhi di tutti, tra cui ovviamente il fatto che siano soggetti al compenso SIAE anche i supporti utilizzati dalle aziende per le normali archiviazioni di dati. Per questo motivo, da opportuni accordi tra i produttori e la SIAE, quest’ultima ha acconsentito a prevedere un meccanismo di rimborso del compenso per gli utenti professionali e le imprese che ne facessero richiesta. Vediamo quali sono le procedure.
Chi ha diritto al rimborso del compenso
Il rimborso del compenso SIAE sui supporti vergini è previsto, oltre che per la Pubblica Amministrazione, solo per le imprese che facciano un uso di questi supporti finalizzato all’archiviazione di dati o registrazioni funzionale all’attività imprenditoriale. In poche parole non basta che il richiedente del rimborso sia un’impresa ma è necessario anche che l’impresa stessa utilizzi i supporti per attività correlate alla propria attività.
Inoltre è necessario che:
- sia stato adottato un codice di condotta interno volto a prevenire utilizzi illeciti dei supporti da parte di chiunque abbia accesso ai locali dell’impresa;
- siano state introdotte procedure di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione di comportamenti contrari al codice di condotta succitato;
- ci si impegni a consentire alla SIAE l’esercizio dell’attività di controllo sulla corretta utilizzazione dei supporti, il che vuol dire impegnarsi a lasciare libero accesso ai propri locali ad eventuali ispettori SIAE che decidessero di controllare la corretta destinazione dei supporti in oggetto.
- l’impresa si è regolarmente iscritta al registro imprese della locale Camera di commercio e sia titolare di Partita IVA
Ovviamente deve anche essere verificata la condizione che i supporti siano stati acquistati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 68/2003 (cioè dopo il 29 aprile 2003) e che il distributore abbia regolarmente corrisposto il compenso sui supporti in questione.
Come si fa a chiedere il rimborso
Il rimborso può essere richiesto direttamente alla SIAE entro e non oltre il 90° giorno dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura di acquisto dei supporti. La richiesta di rimborso va redatta compilando un apposito modulo (scaricabile da questa pagina) e va consegnata direttamente alla SIAE di Roma o inviata per lettera raccomandata; entro ulteriori 90 giorni l’impresa dovrà far pervenire alla SIAE (nel caso non fosse già stato fatto contestualmente al primo invio) anche copia della fattura di acquisto quietanzata (ovverosia con la certificazione dell’avvenuto pagamento) con timbro e firma del rivenditore, dalla quale risulti chiaramente quantità, tipo e marchio dei supporti, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per copia privata. In parole povere questo vuol dire che è indispensabile che in fattura sia esposta come voce separata la quota relativa al compenso SIAE. In caso in cui la documentazione fornita fosse incompleta o non rispondente alle succitate specifiche, la SIAE si riserva di respingere la richiesta di rimborso; inoltre, è necessario, per l’accettazione della pratica, che l’ammontare del compenso SIAE esposto in fattura sia almeno di 50 euro, soglia sotto la quale il rimborso non viene preso in considerazione.
Una volta che la pratica viene accettata, è la stessa SIAE che provvede al bonifico sulle coordinate bancarie indicate dalla stessa impresa della cifra equivalente all’ammontare dell’equo compenso.
Di seguito il link dove scaricare il modulo
http://www.afdigitale.it/file/ModuloSIAE.pdf
A quanto ammonta il compenso SIAE sui supporti vergini
Audiocassette
30 minuti 0,12
40 minuti 0,15
46 minuti 0,18
50 minuti 0,19
54 minuti 0,21
60 minuti 0,23
64 minuti 0,25
70 minuti 0,27
74 minuti 0,28
80 minuti 0,31
90 minuti 0,35
100 minuti 0,38
120 minuti 0,46
CD-R/RW Audio
60 minuti 0,29
74 minuti 0,36
80 minuti 0,39
100 minuti 0,48
148 minuti 0,72
CD-R/RW dati
650 MB 0,23
700 MB 0,25
800 MB 0,28
MINI CD 200 MB 0,07
MiniDisc
60 minuti 0,29
74 minuti 0,36
80 minuti 0,39
148 minuti 0,72
DCC
60 minuti 0,29
75 minuti 0,36
90 minuti 0,44
Memorie allo stato solido
8 MB 0,05
16 MB 0,09
32 MB 0,18
48 MB 0,27
64 MB 0,36
96 MB 0,54
128 MB 0,72
192 MB 1,08
256 MB 1,44
512 MB 2,88
VHS e D-VHS
10 minuti 0,05
30 minuti 0,15
60 minuti 0,29
90 minuti 0,44
120 minuti 0,58
180 minuti 0,87
210 minuti 1,02
240 minuti 1,16
300 minuti 1,45
420 minuti 2,03
DVD Video registrabili *
30 minuti 0,15
60 minuti 0,29
80 minuti 0,39
90 minuti 0,44
120 minuti 0,58
148 minuti 0,72
180 minuti 0,87
240 minuti 1,16
300 minuti 1,45
420 minuti 2,03
DVD Dati *
2,60 GB 0,48
2,80 GB 0,52
3,95 GB 0,73
4,70 GB 0,87
5,20 GB 0,96
9,40 GB 1,74
17 GB 3,15
Fonte: estratto da dati SIAE
* Non ci è nota la differenza tra DVD Video e DVD Dati
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