L’Attestato di Prestazione energetica (APE) che indica i consumi energetici di un edificio è obbligatorio per ottenere il super bonus 110%
L’Attestato di Prestazione energetica non solo è obbligatorio in atto di compravendita di un immobile ma altrettanto necessario per accedere ai cosiddetto super bonus 110%, di cui avevamo accennato in questo articolo. In seguito all’emergenza sanitaria il Governo ha introdotto diverse misure fiscali per favorire la ripresa del settore edile, da sempre colonna portante e strategica per l’economia italiana. Nel Decreto Rilancio (art.119 del DL n.34/2020) è presente il bonus per l’efficientamento energetico, il sisma bonus, l’agevolazione per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Si è già sentito parlare in passato di “Ecobonus”, che però per il Decreto Rilancio va ad applicarsi al 110 % per tutte le spese ammesse sostenute dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Gli interventi che vi rientrano sono quelli per la realizzazione dell’isolamento termico dell’involucro di almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio. C’è poi la sostituzione degli impianti di climatizzazione sia per case singole che condomini, così come l’installazione di pannelli solari ma a patto che i lavori vengano realizzati in contemporanea con almeno un altro di quelli sopra esposti. In termini di spesa complessiva sono stati fissati dei requisiti minimi così come dei massimali, in particolare i lavori devono essere in grado di far progredire l’edificio in questione di almeno due classi energetiche, oppure dimostrare di essere comunque riusciti a migliorare l’efficienza energetica al massimo delle possibilità.
A tal proposito occorre ovviamente disporre dell’Attestato di Prestazione energetica prima dell’inizio lavori e nella fase successiva al completamento degli stessi. L’APE non è un semplice documento che può venire redatto da chiunque, ma occorre un tecnico con relativa abilitazione che in base alle caratteristiche dell’edificio esprima la relativa classe energetica. Di fatto l’APE sostituisce la vecchia certificazione energetica e dichiara nero su bianco i consumi energetici sulla base di parametri ben precisi come per esempio la presenza di doppi vetri alle finestre e la tipologia degli infissi. La capacità di trattenere calore e più in generale di isolare l’interno dall’esterno rientrano nel computo di ciò che poi andrà a riepilogarsi nella lettera di efficienza energetica. La “A” è la più alta (declinata in quattro livelli A4, A3, A2, A1 dal più alto al più basso) e tutto concorre a ritrarre le doti degli impianti in essere, presenza o meno di pompe di calore, condizionamento e altri dispositivi.
Dell’APE non se ne dovrebbe fare a meno, ma il numero di edifici che già lo possiedono non è poi così elevato, anche perché la spesa per l’ottenimento è a carico della proprietà. Il costo viaggia dalle 45 euro in su, ed è possibile anche ottenerlo (quasi) in automatico attraverso veri e propri servizi tutto incluso. A tale proposito parlando per esperienza personale va da se che in base al ‘tecnico’ che si trova è ottenibile un certificato in cui potrebbe variare la classe energetica. La domanda che sorge spontanea è: chi e in che modo rende qualificati i soggetti che a loro volta attestano l’APE? Sappiate che sulla scorta di una base minima d’informazioni verrà comunque fornito un APE classe “E” se non addirittura “F”, o il minimo sindacale che sarebbe “G”. In tal caso probabilmente diventerebbe più facile salire di due classi senza troppo sforzo, ma attenzione perché la mendace dichiarazione è punita con sanzione amministrativa che può raggiungere anche i quindicimila euro con decadimento delle agevolazioni. Link per saperne di più sul Decreto Rilancio del Governo.
Link al precedente articolo sull’Ecobonus.
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